IC LORENZETTI

ORGANI COLLEGIALI

La Scuola è per eccellenza il luogo in cui individui di età e professionalità diversa si riuniscono, creando un tessuto umano variegato e ricco, che, per funzionare nel migliore dei modi, ha bisogno di un elemento cardine: collaborazione.
Per tale motivo nelle scuole sono presenti, a vari livelli, organismi a carattere collegiale, che raccolgono in sé i rappresentanti di categorie diverse. Si tratta di Organi Collegiali che si occupano della gestione della realtà scolastica e, a seconda del loro livello, hanno competenze, funzioni, compiti e caratteristiche diverse, che vanno dalla semplice funzione consultiva e propositiva (Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe) a quella deliberativa (Consiglio  di Istituto).
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità, che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei Genitori è un contributo fondamentale.
Gli Organi Collegiali della scuola che, ad eccezione del Collegio dei Docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei Genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

ASSEMBLEA DEI GENITORI 
I Genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle sezioni/classi frequentate dai propri figli. 
Le assemblee possono essere di singole sezioni/classi o di Istituto. Hanno titolo a convocare l’Assemblea dei Genitori i rispettivi Rappresentanti eletti nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, dandone preventiva informazione alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Giovanna Galvagno (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici.
Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, la Dirigente Scolastica e i Docenti della Sezione/Classe. Le Assemblee dei Genitori possono anche essere convocate dai Docenti della Sezione/Classe.
Riferimento normativo: art. 15 del Decreto Legislativo 297/1994

ORGANI COLLEGIALI

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – Scuola dell’Infanzia
È composto da tutti i Docenti e un Rappresentante dei Genitori per ciascuna delle Sezioni interessate; presiede la Dirigente Scolastica o un Docente da lei delegato, facente parte del Consiglio.

Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Intersezione

CONSIGLIO DI INTERCLASSE – Scuola Primaria
È composto da tutti i Docenti e un Rappresentante dei Genitori per ciascuna delle Classi interessate; presiede la Dirigente Scolastica o un Docente da lei delegato, facente parte del Consiglio.

Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Interclasse

CONSIGLIO DI CLASSE – Scuola Secondaria di I grado
È composto da tutti i Docenti della Classe e quattro Rappresentanti dei Genitori; presiede la Dirigente Scolastica o un docente, da lei delegato, facente parte del Consiglio.

Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe

Tutti i Genitori hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti. È diritto di ogni Genitore proporsi per essere eletto.
I Rappresentanti dei Genitori vengono eletti annualmente, tramite elezioni indette dalla Dirigente Scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli eletti rimarranno in carica fino alle elezioni successive, a meno che non perdano i requisiti di eleggibilità (in quel caso resterebbero in carica solo fino al 31 agosto). Quando un rappresentante perde i requisiti o dà le dimissioni, la Dirigente Scolastica deve nominare come sostituto il primo dei non eletti.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Spesso abbreviato con l’acronimo CdI, il Consiglio d’Istituto è un organo locale e collegiale di rappresentanza formato da vari componenti interni alla scuola (Docenti, Genitori, Personale ATA).
La normativa in vigore, nella fattispecie l’art. 10 del TU in materie di Istruzione, stabilisce che la sua presenza sia obbligatoria e ne disciplina ogni aspetto, attribuendogli principalmente la funzione di occuparsi della gestione e dell’amministrazione dell’Istituto scolastico, con poteri decisionali che sono disciplinati dalle normative.
Tutto ciò che viene deliberato all’interno del Consiglio diventa un atto definitivo e impugnabile con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Ogni rappresentanza viene scelta tramite elezioni regolarmente effettuate all’interno dell’Istituto tra le varie componenti.
Le procedure di elezione sono disciplinate dal D.Lgs 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91 e devono svolgersi in un giorno non lavorativo dalle 8.00 alle 12.00 e in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30.
Una volta individuati i componenti, essi procederanno con l’elezione di un Rappresentante dei Genitori a Presidente del Consiglio di Istituto.
La durata in carica di ogni membro del Personale ATA, Docenti e Genitori è di 3 anni.
La convocazione dei membri deve avvenire almeno 5 giorni prima dell’incontro tramite avviso con ordine del giorno specifico.
Se il Presidente riceve una richiesta, scatta per lui l’obbligo di convocare il CdI entro 10 giorni a partire da quella data.
Per quanto riguarda le sedute straordinarie invece è possibile convocare il Consiglio d’urgenza con qualsiasi mezzo.
Durante la seduta il Presidente nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale, che sarà letto alla fine del Consiglio di Istituto, approvato dai presenti (che potranno chiedere che le loro dichiarazioni siano registrate) e successivamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni delibera dovrà essere esposta nell’Albo entro e non oltre 10 giorni dalla data di convocazione del Consiglio.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dalla Dirigente Scolastica (MARIA GIOVANNA GALVAGNO).
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione della Dirigente Scolastica o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
La Dirigente Scolastica si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio dei Docenti.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.